Il Testo Unico dell’Apprendistato (D.Lgs. 167/2011) prevede una disciplina uniforme del rapporto di lavoro, mentre diversifica i percorsi formativi in base alla tipologia di apprendistato, nella durata massima e nelle modalità di espletamento della formazione.
Per tutte le tipologie di contratto e per tutte le mansioni il percorso formativo si divide in due percorsi paralleli: il totale delle ore di formazione obbligatorie è dato dalla somma della formazione di base e trasversale e quella professionalizzante:
La formazione di base, regolata dalla Regione Lazio, ha una durata massima di 120 ore nell'arco del triennio, riparametrabile
in funzione del titolo di studio dell'apprendista, come indicato di seguito:
120 ore
Apprendista senza titolo di studio o con licenza media o diploma che non permette l'accesso all'università
dichiarare la capacità formativa interna ed erogare la formazione in aula
organizzarsi con un soggetto privato che si occupi della formazione esterna
In tutti i casi, come specificato nella circolare Min.Lav. 5/2013, è fondamentale che l'azienda dimostri l'avanzamento della formazione professionalizzante ed il raggiungimento delle competenze/consocenze legate al profilo formativo dell'apprendista; i controlli da parte degli ispettori infatti, richiedono il raggiungimento di determinate percentuali di formazione erogata in funzione del periodo di apprendistato.